Gli obblighi del comandante nel soccorso in mare,

Gli obblighi del comandante nel soccorso in mare – artt. 489, 490 e 1158 del codice della navigazione

Il dovere di prestare soccorso non deriva soltanto dalle convenzioni internazionali. Per i comandanti di navi italiane esso è previsto anche dal Codice della navigazione, che recepisce e rafforza i principi del diritto internazionale, prevedendo specifici obblighi e sanzioni penali in caso di omissione.

Le Convenzioni UNCLOS, SOLAS e SAR costituiscono il quadro internazionale di riferimento; gli articoli 489, 490 e 1158 del Codice della navigazione ne rappresentano l’attuazione nell’ordinamento italiano.

L’articolo 489 – Obbligo di assistenza

L’articolo 489 stabilisce che l’assistenza a una nave o a un aeromobile in pericolo è obbligatoria quando possa essere prestata senza grave rischio per la nave soccorritrice, il suo equipaggio o i suoi passeggeri.

Il comandante che venga a conoscenza di una situazione di pericolo è tenuto ad accorrere per prestare assistenza quando possa ragionevolmente prevedere un risultato utile, salvo che sappia che il soccorso è già assicurato da altri in condizioni uguali o migliori.

Il principio è lo stesso previsto dall’articolo 98 della Convenzione UNCLOS: il dovere di assistenza non è una scelta discrezionale, ma un obbligo giuridico.

L’articolo 490 – Obbligo di salvataggio

L’articolo 490 amplia ulteriormente questo dovere.

Quando una nave o un aeromobile sono completamente incapaci di proseguire la navigazione o il volo, il comandante della nave soccorritrice deve tentarne il salvataggio oppure, se ciò non è possibile, tentare il salvataggio delle persone a bordo.

Lo stesso articolo stabilisce inoltre che è obbligatorio tentare di salvare le persone che si trovino direttamente in mare o in acque interne in pericolo di perdersi, sempre nei limiti della sicurezza della nave soccorritrice.

L’articolo 1158 – Omissione di assistenza

Gli obblighi previsti dagli articoli 489 e 490 sono tutelati anche da una norma penale.

L’articolo 1158 del Codice della navigazione punisce il comandante di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile che ometta di prestare assistenza o di tentare il salvataggio quando ne abbia l’obbligo. Se dall’omissione derivano lesioni personali o la morte di una o più persone, la legge prevede pene più gravi.

Perché è importante

Il Codice della navigazione dimostra che, per un comandante italiano, il soccorso in mare non rappresenta soltanto un dovere morale o professionale, ma un preciso obbligo giuridico.

L’obbligo di assistenza deriva contemporaneamente:

  • dal diritto internazionale, attraverso le Convenzioni UNCLOS, SOLAS e SAR;
  • dal diritto interno italiano, attraverso il Codice della navigazione;
  • dai principi di tutela della vita umana e dei diritti fondamentali richiamati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati.

In questo sistema di norme il comandante non è chiamato a valutare se sia opportuno prestare soccorso, ma come prestarlo nelle condizioni di sicurezza consentite dalla situazione. Il principio che accomuna tutte queste fonti è che la salvaguardia della vita umana in mare costituisce un obbligo giuridico primario.

Fonti ufficiali

Codice della navigazione – Testo vigente

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327.

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